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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 494
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

(1)

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 47 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

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