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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 435
Decreto del presidente

(1) (2)

Il presidente della corte di appello (3)...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(2)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(3)

Le parole: «del tribunale» sono state sostituite dalle parole: «della corte di appello» a norma dell'art. 85 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(4)

Le parole: «del tribunale» sono state sostituite dalle parole: «della corte di appello» a norma dell'art. 85 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 15 del 14 gennaio 1977, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 15 del 14 gennaio 1977, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

(7)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 15 del 14 gennaio 1977, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

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