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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Procedimento

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del...

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