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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti

I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

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