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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 432
Valutazione equitativa delle prestazioni

(1)

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

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