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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero

(1)

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Competenza» è stata così sostituita dall'attuale, dall'art. 3, comma 6, lett. i), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Le parole: «o di domicilio», ovunque ricorrono, sono state inserite dall'art. 3, comma 6, lett. i), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «nel caso in cui l'attore sia residente all'estero» sono state così sostituite dalle attuali: «nel caso in cui questo sia residente all'estero» dall'art. 3, comma 6, lett. i), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. i), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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