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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 409
Controversie individuali di lavoro

(1) (2)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(2)

Si veda l'art. 31, commi 10 e 11 della L. 4 novembre 2010, n. 183, di cui si riporta il testo:

«10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412 quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10».

(3)

Si vedano, sulla competenza in materia di contratti individuali in agricoltura: art. 8, secondo comma, n. 3, c.p.c.; artt. 5 e 6 L. 15 agosto 1949, n. 533, sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi; la L. 2 marzo 1963, n. 320, sulla disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie; la L. 3 maggio 1982, n. 203, norme sui contratti agrari, per le controversie concernenti la risoluzione del contratto di affitto, il recesso, la conversione dei rapporti, l'equo canone e gli altri diritti relativi ai contratti agrari; l'art. 9, L. 14 febbraio 1990, n. 29, recante modifiche e integrazioni alla L. 3 maggio 1982, n. 203, che ha attribuito alla competenza delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari e di conversione di rapporti associativi.

(4)

Le parole: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa» sono state aggiunte dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 22 maggio 2017, n. 81.

(5)

Si veda la L. 3 maggio 1985, n. 204, disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

(6)

Si veda l'art. 37 della L. 20 maggio 1970, n. 300, statuto dei lavoratori.

L'art. 63 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (fatte alcune espresse eccezioni), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, e le indennità di fine rapporto. L'art. 67 della riforma del pubblico impiego apportata con il D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, ha ribadito questo principio, con riguardo al procedimento e alle sanzioni disciplinari e ha vietato, a pena di nullità, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina (art. 73).

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