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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 488
Fascicolo dell'esecuzione

(1)

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico (2), nel quale sono inseriti tutti gli atti...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 35, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione)

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (168, 518, 543, 557; 36, 72 att.).

[l pretore o] il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice (4922).».

(2)

Le parole: «fascicolo telematico» sono state così sostituite dalle attuali: «fascicolo informatico» dall'art. 3, comma 7, lett. e), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. e), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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