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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 485
Audizione degli interessati

Quando la legge richiede (1) o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti...

Note:
(1)

Conversione del pignoramento (art. 495); distribuzione della somma ricavata (art. 510); risoluzione delle controversie in sede di distribuzione della somma ricavata (art. 512); istanza di assegnazione o di vendita di beni mobili (art. 530) o di beni immobili (art. 569); distribuzione amichevole della somma ricavata (art. 541); assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo (art. 552); affidamento della cosa data in pegno all'assegnatario o aggiudicatario del credito espropriato (art. 554); custodia dei beni pignorati (artt. 559, 560), deliberazione sull'offerta di acquisto nella vendita immobiliare (art. 572); nuova udienza dopo l'incanto andato deserto (art. 590); cessazione dell'amministrazione giudiziaria (art. 595); formazione del processo di distribuzione della somma ricavata dalla vendita immobiliare (art. 596); espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 600, 604); istanza di sospensione del processo di esecuzione (art. 625); autorizzazioni sul modo della custodia dell'immobile pignorato (artt. 560; 171 att.); cancellazione della trascrizione del pignoramento (artt. 562; 172 att.); nuova udienza dopo la decadenza dell'aggiudicatario (artt. 587; 176 att.); rendiconto dell'amministratore dell'immobile pignorato (artt. 593; 178 att.).

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