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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 420
Udienza di discussione della causa

(1) (2)

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(2)

Per l'obbligatoria riunione dei procedimenti relativi a cause connesse si veda l'art. 151 att. c.p.c., come sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(3)

Le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono state così sostituite dalle attuali: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva», dall'art. 31, comma 4, della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(4)

Le parole: «o conciliativa» sono state aggiunte dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

(5)

Le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono state così sostituite dalle attuali: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio» dall'art. 31, comma 4, della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(6)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 5, lett. e), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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