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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 482
Termine ad adempiere

(1)

Non si può iniziare l'esecuzione forzata (491) prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni...

Note:
(1)

L'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che il creditore non ha diritto di notificare il precetto né di porre in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.

(2)

Le parole: «il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione» sono state sostituite dalle parole: «il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato» dall'art. 88 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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