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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 479
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti (6542, 677), l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla...

Note:
(1)

Le parole: «del titolo in copia» sono state così sostituite dalle attuali: «del duplicato informatico del titolo o di sua copia» dall'art. 3, comma 7, lett. b), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 4, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

(2)

Le parole: «in forma esecutiva» sono state così sostituite dalle attuali: «in copia attestata conforme all'originale» dall'art. 3, comma 34, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 8, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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