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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 495
Conversione del pignoramento

(1)

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 13 della L. 3 agosto 1998, n. 302.

(2)

Le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono state così sostituite dalle attuali: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569» dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 6.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(3)

Le parole: «non inferiore a un quinto» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a un sesto» dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12. A norma dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto tali disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (13 febbraio 2019).

(4)

Le parole: «nove mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «diciotto mesi» dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 6.2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(4)

Le parole: «di trentasei mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «di quarantotto mesi» dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12. A norma dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto tali disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (13 febbraio 2019).

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

(6)

Le parole: «oltre quindici giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «oltre trenta giorni» dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12. A norma dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto tali disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (13 febbraio 2019).

(7)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. c bis), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

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