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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 430
Deposito della sentenza

(1)

Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Note:
(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 30, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«430. Deposito della sentenza

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (133, 136).».

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