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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 480
Forma del precetto

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (474) entro un termine non minore di dieci giorni (...

Note:
(1)

Gli artt. 63 del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, sulla cambiale e il vaglia cambiario, e 55 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno, dispongono che il precetto relativo al pagamento di questi titoli deve contenere la trascrizione del titolo o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta. Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 7, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 192 del 20 agosto 2015).

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. c), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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