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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Ascolto del minore

Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis.4 e 473 bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

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