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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 487
Forma dei provvedimenti del giudice

Salvo che la legge disponga altrimenti (1), i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza (134), che può essere dal...

Note:
(1)

Sono disposti con decreto: l'autorizzazione all'esecuzione immediata (art. 482); l'audizione degli interessati (art. 485); l'autorizzazione al pignoramento in luoghi di terzi (art. 513); vendita di beni mobili di valore non superiore a € 20.000 (art. 530); il compenso al commissionario (art. 533); risoluzione delle difficoltà nella vendita di beni mobili registrati delegata a notaio (art. 534 ter); il pignoramento di crediti alimentari (art. 545); i provvedimenti relativi alla vendita (artt. 574, 575); i provvedimenti che dispongono sul versamento del prezzo, il trasferimento del bene espropriato e la decadenza dell'aggiudicatario nell'esecuzione immobiliare (artt. 585-587); decreto di trasferimento dell'immobile (art. 590); risoluzione delle difficoltà nella vendita con incanto di immobili delegata a notaio (art. 591 ter); provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 610; 183 att.); la liquidazione delle spese nell'esecuzione per consegna o rilascio (art. 611); l'eliminazione delle difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione di obblighi di fare e di non fare (art. 613); il rimborso delle spese nell'esecuzione di obblighi di fare o non fare (art. 614); la fissazione dell'udienza di comparizione nell'opposizione all'esecuzione (art. 615), agli atti esecutivi (art. 618) e di terzo (art. 619); la sospensione del processo nei casi urgenti (art. 625); reclamo contro l'ufficiale incaricato della vendita (art. 168 att.); compenso al professionista delegato alla vendita (artt. 169 bis e 179 bis att.).

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