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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 475
Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

(1)

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 34, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 8, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 7, comma 4, del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164, tali disposizioni si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva)

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti (153 att.).

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori (477), con indicazione in calce della persona alla quale è spedita (476).

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione Repubblica Italiana — In Nome Della Legge e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti» (153 att.).».

(2)

Le parole: «o in duplicato informatico» sono state inserite dall'art. 3, comma 7, lett. a), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 4, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

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