News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 295
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato (42) attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero (...

Note:
(1)

L'art. 8 della L. 27 maggio 1929, n. 810, che ha ratificato il Trattato lateranense, estende la tutela penale alla persona del Sommo Pontefice.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(3)

L'art. 5 secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena, nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?