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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 284
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte (1)...

Note:
(1)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(2)

L'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell'ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.

(3)

Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

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