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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 207
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Revoca delle misure di sicurezza personali

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (203).

La revoca non può essere...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia anziché al giudice di sorveglianza il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953, l'illegittimità costituzionale dello stesso comma in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

(2)

Per quanto riguarda la revoca anticipata della misura di sicurezza si veda ora l'art. 70 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

(3)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

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