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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 280
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Attentato per finalità terroristiche o di eversione

(1) (2)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona,...

Note:
(1)

Questo articolo, originariamente abrogato dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è stato successivamente aggiunto dall'art. 2 della L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

(2)

L'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena, nell'ambito di reati per finalità di terrorismo e di eversione.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 14 febbraio 2003, n. 34.

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