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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 223
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

(1)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori (2), e non può avere durata inferiore a un...

Note:
(1)

L'art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, dispone che la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario sia applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'art. 23, primo comma, dello stesso provvedimento.

(2)

L'art. 2 c.c. così come modificato dall'art. 1 della L. 8 marzo 1975, n. 39, recante modifiche alla capacità di agire, fissa il raggiungimento della maggiore età al compimento del diciottesimo anno.

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