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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 270 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

(1) (2)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza...

Note:
(1)

Questo articolo, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2)

A norma dell'art. 1, comma 3 bis, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per i delitti previsti da questo articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

(3)

L'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede particolari casi di non punibilità per coloro che recedono dall'associazione o disciolgono l'associazione per finalità di terrorismo o di eversione.

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