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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 270 sexies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Condotte con finalità di terrorismo

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1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire...

Note:
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Questo articolo è stato inserito dall'art. 15, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

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