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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 213
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Le misure di sicurezza detentive (215) sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati (1).

...

Note:
(1)

Per una più precisa individuazione degli istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e gli artt. 110 ss. del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

(2)

L'art. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e l'art. 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, indicano gli ospedali psichiatrici giudiziari, come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al posto dei manicomi giudiziari. A norma dell'art. 3 ter, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi, è fissato al 1° febbraio 2013.

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