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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 289
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

(1) (2) (3)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora...

Note:
(1)

Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 4 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(2)

L'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo o di eversione.

(3)

La speciale causa di giustificazione prevista dall'art. 17 della L. 3 agosto 2007, n. 124, sul segreto di Stato, non si applica ai delitti di cui a questo articolo e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria.

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