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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 270
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Associazioni sovversive

(1) (2)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(2)

In tema di associazioni vietate si vedano le seguenti disposizioni:

a) art. 1 del D.L.vo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni militari, inerente al divieto di associazione militare a scopo politico;

b) artt. 1 - 6 della L. 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione, inerenti al divieto di costituzione di associazioni segrete che perseguano fini politici ed allo scioglimento della loggia P2;

c) art. 1 della L. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII norma transitoria e finale della Costituzione, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Si veda inoltre l'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, il quale prevede particolari casi di non punibilità per coloro che recedano o disciolgano l'associazione per finalità di terrorismo o d'eversione.

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