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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 289 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

(1)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (280) sequestra (...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi delitti. Si vedano inoltre gli artt. 9 ter e 10 del medesimo provvedimento, i quali rispettivamente prevedono che le disposizioni del codice penale che richiamano l'art. 630 c.p. si applichino anche al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo e che nei procedimenti per il delitto previsto dall'art. 289 bis c.p. si applichino le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'art. 630 c.p.

(2)

Si veda anche la L. 26 novembre 1985, n. 718, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, firmata a New York il 18 dicembre 1979.

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