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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 222
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ricovero in un manicomio giudiziario

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Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.

(2)

L'art. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e l'art. 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, indicano gli ospedali psichiatrici giudiziari, come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al posto dei manicomi giudiziari. A norma dell'art. 3 ter, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi, è fissato al 1° febbraio 2013.

(3)

La Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 222 primo comma, 204 secondo comma e 205 secondo comma, n. 2 di questo codice, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

(5)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.

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