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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 291
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente (2664) vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1)...

Note:
(1)

Le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» dall'art. 11, comma 2, della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

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