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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 219
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Il condannato, per delitto non colposo (43), a una pena diminuita per cagione di infermità psichica (89), o di cronica...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1983, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma di questo articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione d'infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(3)

Si veda la nota 1 sub art. 9.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

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