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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 290
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

(1)

Chiunque pubblicamente (2664) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1957, n. 655, recante modificazioni alle norme del codice penale e del codice penale militare di pace.

(2)

Le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» dall'art. 11, comma 1, della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

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