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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 273
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

(1)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato (4)...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

(2)

La multa originaria da L. 5.000 a L. 20.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

La multa originaria non inferiore a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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