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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 201
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7-11), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

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