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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 214
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in...

Note:
(1)

L'art. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e l'art. 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, indicano gli ospedali psichiatrici giudiziari, come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al posto dei manicomi giudiziari. A norma dell'art. 3 ter, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi, è fissato al 1° febbraio 2013.

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