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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 205
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza (199 ss.) sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento (658...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, secondo comma e 205, secondo comma, n. 2 di questo codice nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento, da parte del giudice della cognizione o della esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura.

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