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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 224
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali...

Note:
(1)

L'art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, dispone che la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario sia applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'art. 23, primo comma, dello stesso provvedimento.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

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