News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 208
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Riesame della pericolosità

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice (1) riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa...

Note:
(1)

A norma dell'art. 69 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, la competenza a provvedere al riesame della pericolosità è ora del magistrato di sorveglianza.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?