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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 276
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Attentato contro il Presidente della Repubblica

(1)

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica (2), è punito con l'ergastolo ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così modificato dall'art. 2 della L. 11 novembre 1947, n. 1317, recante modificazioni al codice penale.

(2)

L'art. 8 della L. 27 maggio 1929, n. 810, che ha ratificato il Trattato lateranense, estende la tutela penale alla persona del Sommo Pontefice.

(3)

L'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell'ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.

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