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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 210
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Effetti della estinzione del reato o della pena

La estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione (150 ss.).

L'estinzione della pena (...

Note:
(1)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(2)

Si veda la nota 1 sub art. 9.

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