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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 240
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (322 ter,...

Note:
(1)

La confisca è invece obbligatoria nei casi indicati dall'art. 446 di questo codice.

(2)

La confisca è inoltre prevista dalle seguenti disposizioni:

a) art. 6, primo comma, della L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, il quale estende la confisca obbligatoria a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi;

b) art. 3, terzo comma, della L. 8 agosto 1977, n. 533, recante disposizioni in materia di ordine pubblico, il quale prevede la confisca dell'immobile, in cui siano state rinvenute armi, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, qualora appartenga al condannato;

c) art. 85 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, il quale prevede fra le pene accessorie, la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) art. 21 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, che prevede la confisca del veicolo o natante qualora siano stati posti in circolazione senza la copertura assicurativa;

e) art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

f) art. 24 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia.

(3)

Per la confisca nei casi di contrabbando, si veda l'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

(4)

La confisca è inoltre prevista come pena accessoria nel caso di condanna per i delitti previsti dagli artt. 600 bis-600 quinquies c.p. (norme contro la pedofilia).

(5)

A norma dell'art. 12, comma 4 ter, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina.

(7)

Questo periodo: «nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti» è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 ottobre 2016, n. 202.

(8)
(9)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L. 15 febbraio 2012, n. 12.

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