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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 204
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta

(Omissis) (1) .

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 31 della L. 10 ottobre 1986, n. 663, recante modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, il quale al secondo comma stabilisce che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

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