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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 280 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

(1) (2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3 della L. 14 febbraio 2003, n. 34.

(2)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, così come modificato dall'art. 6, comma 1, della L. 14 febbraio 2003, n. 34, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270 ter e 280 bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

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