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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 206
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

(1)

Durante la istruzione o il giudizio (73, ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 367 del 29 novembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.

(2)

L'art. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e l'art. 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, indicano gli ospedali psichiatrici giudiziari, come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al posto dei manicomi giudiziari. Nell'art. 3 ter, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, sono stabiliti le modalità ed i termini per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

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