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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 270 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Assistenza agli associati

(1) (2) (3)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, così come modificato dall'art. 6, comma 1, della L. 14 febbraio 2003, n. 34, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270 ter e 280 bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(3)

A norma dell'art. 1, comma 3 bis, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per i delitti previsti da questo articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

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