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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 188
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (145; 535...

Note:
(1)

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di mantenimento si vedano gli artt. 2 e 24 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 6 aprile 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

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