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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 160
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Interruzione del corso della prescrizione

(1)

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (533 c.p.p.) o dal decreto di...

Note:
(1)

A norma dell'art. 61 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il corso della prescrizione per i reati attribuiti al giudice di pace è interrotto anche dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(3)

La parola tra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(4)

Le parole: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,» sono state inserite dall'art. 1, comma 12 della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).

(5)

Le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono state così sostituite dalle attuali: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna» dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(6)

Questo comma è stato così modificato dall'art. 239 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

(7)

Le parole da: «ma in nessun caso ...» fino a: «... oltre la metà» sono state così sostituite dalle attuali da: «ma in nessun caso i termini ...» fino a: «... fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale» dall'art. 6, comma 4, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(8)

Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:

«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione ».

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