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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 166
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Effetti della sospensione

(1)

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (19, ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti, della quale riportiamo il testo dell'art. 10:

«10. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

«I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

«La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

«Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione dal servizio.

«Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo».

(2)

L'art. 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, prevede che la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti della persona condannata in relazione al proprio stato di tossicodipendenza non si estenda alle pene accessorie.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

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