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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 135
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

(1)

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico (2), si deve eseguire un...

Note:
(1)

Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1993, n. 402.

(2)

Le parole: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico,» sono state così sostituite dalle attuali: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,» dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Le parole: «calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono state così sostituite dalle attuali: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250» dall'art. 3, comma 62, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4)

Si veda l'art. 53 della L. 24 novembre 1981 n. 689, in tema di depenalizzazione, il quale prevede la sostituzione di pene detentive brevi.

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